Patente a crediti in edilizia quali sono gli obblighi dell’amministratore di condominio?
Dal 1 ottobre 2024 è entrato in vigore il DL 19/2024, che ha modificato gli articoli 27, 90 e 157 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza - TUSL). La patente a crediti è un sistema di qualificazione in tema di sicurezza per le imprese edili. il suo obiettivo è quello di perseguire il rispetto delle norme in tema di sicurezza e migliorare la preparazione di chi opera in cantiere. 
Le disposizioni attuative sono state definite dal D.M. 132/2024, che reca le disposizioni relative a:
- modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente;
- contenuti informativi della patente;
- presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente;
- criteri di attribuzione dei crediti;
- sospensione dell’incremento dei crediti;
- modalità di recupero dei crediti decurtati del TU Sicurezza sul Lavoro introducendo la Patente a Crediti in edilizia.
I soggetti obbligati a ottenere la Patente a crediti sono:
- le imprese
- i lavoratori autonomi
operanti in cantieri temporanei o mobili relativi a lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
In ambito condominiale al di là delle imprese prettamente edili viene da chiedersi se siano obbligati a consegnare la patente a punti altre ditte come ad esempio i giardinieri. 
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 4/2024, ha specificato che l’obbligo della patente a crediti riguarda solo chi opera “fisicamente” all’interno dei cantieri. Sicuramente le imprese di manutenzione del verde sono incluse nell’obbligo se operano all’interno di cantieri in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile come precedentemente definiti (si pensi ad esempio all’abbattimento di un albero interessato da opere di scavo).
Non sono tenuti al possesso della patente a crediti:
- le imprese con attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III;
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri, etc.).
A partire dal 1° novembre 2024 il committente o il responsabile dei lavori sono obbligati alla verifica del possesso della patente. In caso di condomini questo obbligo spetta all’amministratore salvo che non sia stato nominato Responsabile dei lavori esterno. Il portale dell’Ispettorato per la richiesta della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre, ma da lunedì 23 settembre e fino al 31 ottobre sarà possibile trasmettere la autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviandola a una casella pec dell’Ispettorato. Pertanto, ci sarà tempo fino al 31 ottobre per presentare la domanda.
La mancata osservanza di queste disposizioni, patente a punti (crediti) in condominio, può comportare una sanzione pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.
La Patente a crediti ha un punteggio iniziale di 30 crediti che possono arrivare nel tempo a un massimo di 100 crediti.
Essi vengono assegnati:
- crediti base: fino a 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
- crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti;
- crediti ulteriori: fino a 40 crediti per attività, investimenti o formazione.
In caso di patente con punteggio inferiore a 15 crediti, non è consentito avviare nuovi cantieri; è concesso solo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
Le informazioni relative ai crediti di una azienda possono essere fornite a diverse categorie di soggetti:
- titolari della patente o loro delegati;
- Pubblica amministrazione ;
- rappresentanti lavoratori per la sicurezza (RLS);
- rappresentanti lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST);
- organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale;
- responsabile dei lavori;
- coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
- soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che lavorano nei cantieri temporanei.
Quindi anche l’amministratore in qualità di Responsabile dei lavori e soggetto che affida lavori alle imprese è annoverato tra coloro che possono accedere a questi dati.
Le informazioni relative ai titolari di patente sono conservate per tutto il periodo di validità della patente stessa. Tuttavia, per specifiche informazioni, il tempo di conservazione non può superare i cinque anni dall’iscrizione sul portale.
La patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti. Dopo 12 mesi dalla revoca, si può procedere alla richiesta di rilascio di una nuova patente.
Quando un’azienda riceve sanzioni per non il mancato rispetto delle normative vigenti in tema di salute e sicurezza, il punteggio della sua patente diminuisce proporzionalmente alla gravità delle violazioni accertate.
Per la decurtazione dei crediti occorre far riferimento alla tabella relativa alle ”Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente” riportata nell’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008.
In caso di patente con un punteggio inferiore a 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia è soggetto alla valutazione di una Commissione territoriale, composta da rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.